Skip to Content

Benvenuto nella piattaforma che gestisce il Registro Nazionale Agenti Sportivi.
Tramite questo sito è possibile inoltrare la documentazione per la presentazione della domanda di ammissione alla prova generale dell'esame di abilitazione per agente sportivo e/o per la richiesta di iscrizione al registro nazionale agenti sportivi, istituito presso il CONI ai sensi dell'art. 1 comma 373 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dell'art. 1 del d.c.p.m. del 23 marzo 2018 e ss.mm.ii.
L'iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti coloro che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mettono in relazione due o più parti ai fini:

  1. della costituzione, della modificazione o della estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica;
  2. del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica.

Modulo per la registrazione alla Piattaforma online
Accesso alla procedura per iscriversi al registro nazionale degli agenti sportivi
Bando per partecipare alla prova generale per l’iscrizione nel registro nazionale degli agenti sportivi
Accesso alla procedura per partecipare alla prova generale


Modalità di accredito alla piattaforma

Per poter accedere all'area riservata e presentare la domanda di ammissione alla prova generale dell'esame di abilitazione per agente sportivo e/o di iscrizione al registro, il richiedente deve accreditarsi sulla piattaforma. Si ricorda che il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di essere consapevole delle sanzioni previste ai sensi dell’art. 76 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci.
Per completare la registrazione sono necessari il Codice Fiscale, se in possesso del richiedente, i propri dati identificativi, un valido indirizzo mail e dovranno essere completati i seguenti passi:

a) modulo per la registrazione alla piattafoma online;
b) leggere l’informativa per la privacy ed acconsentire al trattamento dei dati;
c) compilare on line il modulo per la richiesta utenza;
d) dopo l’invio della richiesta viene visualizzata una notifica di avvenuta autenticazione. Il sistema prevede anche l’invio di una email di conferma all'indirizzo inserito nel form online. Qualora questa mail automatica non venga recapitata correttamente, a causa di errata imputazione dell'indirizzo o per la presenza di sistemi "antispam" eccessivamente selettivi lato ricevente, è consigliabile memorizzare i dati riportati nella schermata per eventuali richieste di supporto.
Per maggiori informazioni sull'uso della piattaforma consultare il manuale utente.


AVVERTENZA

COMUNICATO
Regolamento CONI Agenti Sportivi

L’art. 25 c. 5 del vigente Regolamento CONI Agenti Sportivi ha previsto la possibilità di estendere l’iscrizione al Registro CONI Agenti Sportivi, in scadenza per l’anno in corso, sino al 31.12.20.

L’interessato che, in vista della scadenza dell’iscrizione, intendesse avvalersi di tale facoltà dovrà provvedere al pagamento della somma di Euro 250,00 - mediante bonifico bancario sul conto corrente con codice IBAN IT93P0100503309000000000087, intestato a CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, causale “NOME COGNOME - Estensione iscrizione Registro CONI 31.12.20”, nonché trasmettere, all’indirizzo pec commissione.agentisportivi@cert.coni.it, la distinta dell’eseguito pagamento e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPRn.445/2000 di essere in possesso di polizza di rischio professionale con copertura alla data del 31.12.20.

Resta inteso che l’estensione dell’iscrizione al Registro CONI Agenti Sportivi presuppone valida iscrizione presso il rispettivo Registro federale per il corrispondente periodo.

La richiamata estensione dell’iscrizione opererà, altresì, come previsto dall’art. 23 c.1, per gli agenti attualmente inseriti nella sezione stabiliti a condizione che gli stessi siano in possesso di titolo abilitativo unionale equipollente, di cui la Commissione CONI Agenti Sportivi accerterà l’esistenza, valutandone la conformità al quadro normativo vigente, nell’ambito del potere di controllo sul possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento.